IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata  la  richiesta  della  difesa  dell'imputato  diretta a
provocare  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per
sentire  dichiarata  la  illeggittimita'  dell'art.  2,  del  decreto
legislativo n. 274 del 28 agosto 2002, con la conseguente sospensione
contestuale   del   presente   processo;  ritenuto  che  ricorrono  i
presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87, e
in   particolare   che   la   sollevata   eccezione  di  legittimita'
costituzionale   appare   fondata   in  quanto  in  palese  contrasto
logico-giuridico con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
    Rilevato   infine  che  la  sollevata  eccezione  riguarda  norme
rilevanti per la decisione finale;